(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 130 del 28 luglio 2008)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

         Partecipazione alle societa' fieristiche regionali



   1.  La  Regione  Emilia-Romagna  e' autorizzata a partecipare alle
societa'  Bologna  Fiere  S.p.A.,  RiminiFiera S.p.A., Fiere di Parma
S.p.A.  e Piacenza EXPO S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'art.
64, comma 3, dello Statuto regionale ed in coerenza con le previsioni
di  cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), c) e comma 4 della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico
regionale).
   2. La partecipazione della Regione alle societa' di cui al comma 1
e' finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle
societa'  fieristiche  sopra  indicate  nell'ambito  delle  decisioni
societarie, a:
    a)  affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per
la  promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero
dei  ministeri  competenti  e  della  Regione,  il ruolo delle grandi
societa'  fieristiche  dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di
cooperazione  fra  le  societa' fieristiche regionali ed in relazione
con altri importanti centri fieristici del paese;
    b)  favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul
piano   commerciale   e   di   organizzazione  degli  eventi  con  la
valorizzazione   delle   specializzazioni   delle   diverse  societa'
fieristiche;
    c) individuare tutte le scelte e le opportunita' di miglioramento
operativo,  attraverso  integrazione  di  attivita'  e servizi per il
perseguimento di economie di scala e di scopo;
    d)  promuovere  iniziative  comuni  per  lo  sviluppo sui mercati
esteri   della   promozione  commerciale  e  delle  nuove  iniziative
fieristiche in tali mercati;
    e)  valutare  tutte  le  opportunita'  di  ulteriori integrazioni
societarie;
    f)  sostenere  progetti  e  societa'  delle  societa' fieristiche
dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti della legge regionale
n.  12/2000, art. 7, comma 1, utili a favorire la valorizzazione e la
promozione  comune  all'estero  delle  manifestazioni  di  eccellenza
internazionale.
   3.  La  partecipazione  della  Regione  alla Societa' BolognaFiere
S.p.A.   e'   autorizzata   fino   ad  un  importo  massimo  di  Euro
11.000.000,00.
   4.  La  partecipazione  della  Regione  alla Societa' Rimini-Fiera
S.p.A.   e'   autorizzata   fino   ad  un  importo  massimo  di  Euro
9.000.000,00.
   5.  La  partecipazione  della Regione alla Societa' Fiere di Parma
S.p.A.   e'   autorizzata   fino   ad  un  importo  massimo  di  Euro
3.000.000,00.
   6.  Per  la  partecipazione  alla Societa' Piacenza Expo S.p.A. la
Regione e' autorizzata all'acquisizione delle quote di partecipazione
nella stessa societa' detenute da Ervet S.p.A. per un importo di Euro
161.000,00.
   7. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti  necessari,  a  norma  di  legge,  al  fine  di  perfezionare le
partecipazioni di cui ai commi 1 e 2.
   8.  I  diritti  conseguenti  alla  qualita' di socio della Regione
Emilia-Romagna  saranno  esercitati dal Presidente della Regione o da
un suo delegato allo scopo.
   9.  Il  contenuto  di eventuali patti parasociali ed ogni modifica
agli statuti delle societa', che potranno intervenire successivamente
alla   partecipazione   della   Regione,  devono  essere  previamente
comunicati  alla  Giunta  della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 64 dello Statuto.